Regolamento UE: 1169/2011: allergeni
Il regolamento UE 1169/2011 così come chiarito dalla nota del ministero della salute del 6 febbraio 2015 obbliga gli operatori del settore alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva, a indicare nei propri menù o in elenchi opportunamente realizzati la presenza di eventuali sostanze in grado di provocare allergie e intolleranze.
L’esercente ha pertanto la responsabilità di fornire per ciascun prodotto posto in vendita l’indicazione precisa e veritiera degli ingredienti.
Si consiglia di prendere visione dell’intero Regolamento UE 1169/2011 e della Circolare emessa dal Ministero della Salute del 6/2/2015.
La circolare non tralascia le responsabilità degli stessi Operatori del settore alimentare (art. 8 del Reg. 1169/2011 paragrafo 2 e 8).
DI SEGUITO L’ELENCO DELLE SOSTANZE IN GRADO DI CAUSARE ALLERGIE O INTOLLERANZE RIPORTATO NELL’ALLEGATO II DEL REG.UE 1169/2011
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 );
b) maltodestrine a base di grano ( 1 );
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 );
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
Note:
( 1 ) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il rischio di allergenicità valutato dall'Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.
- Nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 D.lgs 231/2017